La nuova disciplina delle concessioni portuali: alcuni spunti sulla centralità del tema “sostenibilità”
E sul meccanismo autorizzativo in caso di change of control
di Giacomo Falsetta e Andrea Cuneo
Il porto di Genova (pambianchi - freaklance)
Genova – In data 31 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale n. 202/2022 con cui è stato emanato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine (il “Regolamento”), in vigore a partire dal 15 gennaio 2023.
Il provvedimento presenta numerosi profili di interesse.
In questo breve contributo ci focalizzeremo su due aspetti di grande impatto sul settore portuale:
(i) la sostenibilità energetica e quella ambientale quale criterio di attribuzione delle concessioni demaniali;
(ii) l’introduzione del meccanismo autorizzativo in caso di change of control del concessionario a seguito di un’operazione M&A.
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Il tema energetico è oggi più che mai centrale. Gli input più significativi per perseguire gli scopi di sostenibilità energetica ed ambientale sono pervenuti dal Pnrr, in quelle misure che interessano le infrastrutture portuali sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista della semplificazione del processo amministrativo di gestione, attribuzione e realizzazione dei progetti funzionali alla creazione di green ports (si pensi al Decreto legge 36/2022 sulla semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing).
In questo contesto, il Regolamento pone un ulteriore tassello nel processo di inclusione della sostenibilità tra i driver che guidano l’amministrazione -in questo caso- nella scelta dei concessionari, e tale considerazione è particolarmente rilevante se si considera che la finalità ultima con cui l’autorità concedente opera è quella di garantire l’interesse pubblico ad un adeguato sviluppo delle risorse demaniali.
Sul punto, rilevano due diversi aspetti, stabiliti entrambi dall’art. 2 del Regolamento, ed in particolare:
a) al primo comma, viene fatta espressa menzione, tra i principi cui l’attività dell’autorità concedente si deve uniformare ai fini del rilascio delle concessioni demaniali, anche la “tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica”;
b) ma ancor più incisivamente, vengono stabiliti i criteri cui l’autorità concedente deve attenersi nella valutazione delle domande pervenute dai candidati concessionari, i quali dovranno presentare, principalmente, due documenti:
a. un programma degli investimenti, ove previsti, volti alla valorizzazione dell'area demaniale oggetto della concessione, con l’obbiettivo di incrementare i traffici e la produttività del porto;
b. un piano economico-finanziario che attesti la sostenibilità (questa volta con accezione puramente economica del termine) del programma degli investimenti presentato.
Ebbene, il comma 4 prevede che “in sede di determinazione dei parametri di valutazione delle domande” l’autorità concedente debba tenere conto, tra l’altro, della “natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali, nonché degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente” e della “sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto”.
La sostenibilità energetica e quella ambientale diventano quindi, non solo, principi ispiratori dell’attività dell’autorità concedente, ma altresì driver della scelta del candidato concessionario cui affidare lo sviluppo dell’area demaniale.
L’elemento più significativo è invero rappresentato da un’altra disposizione del Regolamento, e segnatamente dall’art. 5, che definisce i criteri di determinazione del canone concessorio. La norma prevede che l’ammontare del canone sia determinato sulla base di una componente fissa ed una variabile, la quale ultima viene “stabilita mediante l'applicazione al piano economico-finanziario del concessionario di indicatori del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell'attività”.
L’efficienza energetica influisce quindi in maniera determinante sulla quantificazione del canone concessorio. Peraltro, il candidato concessionario assume su di sé, con la presentazione del piano di investimenti e con le correlate indicazioni in termini di efficienza energetica e tutela ambientale, dei precisi obblighi nei confronti dell’autorità concedente, che saranno soggetti alla revisione periodica stabilita dall’art. 9 del Regolamento, con la conseguenza che, in caso di mancata ottemperanza di quanto prospettato in sede di rilascio, l’autorità potrà attivare il meccanismo di decadenza stabilito dall’art. 47 del Codice della Navigazione.
Tutti questi elementi danno ulteriormente la misura della centralità della tematica della sostenibilità (anche) energetica nel piano di sviluppo infrastrutturale portuale del nostro Paese, e l’attribuzione all’autorità concedente di poteri di valutazione circa tale componente dell’offerta del candidato concessionario è coerente con l’esigenza dello Stato di “guidare” la transizione energetica ed il perseguimento di una sostenibilità ambientale a livello sistemico.
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Passando al secondo argomento, con il primo comma dell’art. 7 Il Regolamento ha disciplinato il caso di change of control del concessionario, stabilendo, al primo periodo, che “nel caso in cui il concessionario sia una società di capitali, in relazione al trasferimento di quote societarie che determini una modificazione del controllo della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria partecipazione è tenuto a chiedere preventivamente l’autorizzazione all’autorità concedente”. In sostanza, all’Autorità concedente viene attribuito un potere dispositivo che va ben oltre il trasferimento dei diritti e degli oneri stabiliti dalla concessione, estendendosi fino ad incidere sull’autonomia negoziale di soggetti privati anche in relazione ad operazioni di più ampia portata.
L’ambito di indagine dell’Autorità concedente è tuttavia limitato alla “eventuale incidenza della modificazione della compagine societaria sull’attuazione del programma degli investimenti e delle attività presentate dal concessionario, nonché sul relativo piano economico-finanziario”. Permangono in ogni caso evidenti margini di soggettività e discrezione. L’esito della valutazione dovrà essere comunicato dall’Autorità concedente entro trenta giorni dalla richiesta; in difetto, troverà applicazione il meccanismo del silenzio assenso stabilito dal terzo periodo del primo comma dell’art. 7.
In conclusione, il Regolamento attribuisce all’Autorità concedente uno strumento efficace per garantire la proficua utilizzazione della concessione in situazioni di potenziali change of control del concessionario in un’ottica di tutela del concorrente interesse pubblico. Dall’altro lato, però, il Regolamento attribuisce all’Autorità concedente penetranti poteri di controllo al di là dei diritti e degli obblighi derivanti dalle concessioni assentite.
*Avvocati, studio legale Lca
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