Gli impatti del Covid 19 sulle demurrages e detention dei contenitori: il punto di vista italiano
A cura di Asla - l'Associazione degli Studi Legali Associati
Studio Legale Mordiglia
Genova - L'epidemia di Covid-19 ha colpito il mondo dei trasporti e della logistica per quanto riguarda i costi di demurrages e i costi di detention a causa del ritardo nella restituzione dei container vuoti alla linea o dello stoccaggio prolungato dei container pieni nei terminal portuali oltre il "free-time period".
Nella pratica ordinaria del traffico marittimo, i costi di demurrages e detention per container si accumulano a seguito di ispezioni ordinate dall'autorità doganale o di sequestri di merci ordinate dal pubblico ministero o semplicemente della mancanza di interesse del destinatario nel ritirare le merci. Infatti, la consegna ritardata o non riuscita dei contenitori vuoti alla Linea e / o il ritardo o il mancato ritiro dei contenitori da parte del ricevitore, possono anche essere causati da forza maggiore (ad es. scioperi, congestione delle aree dei terminal, cattive condizioni meteorologiche, ecc.) o da qualsiasi altro evento che impedisca il rientro tempestivo del container nel porto di destinazione.
In tale contesto, il problema dei costi di demurrages e detention dei container è amplificato dall'emergenza causata dall'epidemia di Covid-19 e dalle misure di sicurezza imposte dalle autorità.
I contratti di trasporto documentati da una polizza di carico non hanno in genere una specifica esclusione dal pagamento delle demurrages del container in caso di un evento di forza maggiore (il riferimento è generalmente fatto alle Regole dell'Aia Visby o alla legge applicabile scelta dalle parti). Tali costi rimangono quindi a carico del “merchant” (come definito nella polizza di carico, ovvero il destinatario o lo spedizioniere, o chiunque agisca nel ritiro o nel rilascio delle merci per loro conto).
In Italia, l'esito delle controversie insorte per il pagamento dei costi di demurrages e detention dipende dalla qualifica del contratto.
La giurisprudenza italiana è, nella maggior parte dei casi, nel senso che la fornitura di container da parte della compagnia di navigazione non costituisce un obbligo accessorio del contratto principale (contratto di trasporto regolato dalla polizza di carico) ma un obbligo indipendente e separato disciplinato dalle disposizioni del codice civile italiano previste per i “contratti di locazione” (art. 1755 codice civile).
Il codice civile si applicherà quindi anche con riferimento agli eventi di “forza maggiore” ed alle altre cause di esonero da responsabilità.
Il codice civile prevede che il debitore possa essere esonerato dalla responsabilità quando prova che l'inadempimento delle sue obbligazioni è dovuto a una causa a lui non imputabile (art. 1218 cc) o quando l'esecuzione è diventata, almeno temporaneamente, impossibile "per una causa a lui non imputabile”(art. 1256 cc).
Tre elementi concorrono alla definizione di "forza maggiore":
a) la natura straordinaria dell'evento;
b) l'imprevedibilità dell'evento e
c) l'esistenza di circostanze rilevanti al di fuori della sfera di controllo del debitore.
In questo contesto, gli ordini delle autorità pubbliche (il cosiddetto factum principis) non vengono automaticamente considerati eventi di forza maggiore, ma possono diventare tali nella misura in cui soddisfino i requisiti di cui sopra.
Anche in mancanza di una disposizione espressa (ovvero una "clausola di forza maggiore" nella polizza di carico quando è regolata dalla common law), in qualsiasi controversia o reclamo relativo all'uso e alla fornitura del container durante il trasporto marittimo, con particolare riguardo ai costi di demurrages e di detention, possono essere invocati i principi enunciati nel codice civile italiano e dalla giurisprudenza italiana sull'esenzione dalla responsabilità per cause di forza maggiore.
Il “merchant” potrebbe sostenere che il fallimento o il ritardo nella restituzione dei contenitori vuoti era dovuto all'epidemia o, più precisamente, alle relative restrizioni governative; avrebbe comunque l'onere di provare che le circostanze rilevanti
(i) ammontavano a forza maggiore (o non erano "attribuibili a lui") e
(ii) erano la causa della sua incapacità di restituire i contenitori vuoti.
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