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"Riduzione dei Canoni demaniali, Covid e natura delle Autorità di sistema portuali" / L'INTERVENTO

I professori La Mattina e Maresca: "Non c’è alcun legame tra la procedura della Commissione che applica nozione di impresa alle autorità di sistema portuale e l’emergenza Covid."

Andrea La Mattina e Davide Maresca*
2 minuti di lettura

Genova - In questo periodo di difficoltà si è fatta strada l’idea che, in ragione delle regole temporanee sugli aiuti di stato, sarebbe il momento di respingere una volta per tutte l’applicazione da parte della Commissione europea della nozione di impresa alle autorità di sistema portuale che, a dire di molti, produrrebbe un incremento dei canoni demaniali. Questa prospettiva, secondo le proposte avanzate da diversi esponenti, sarebbe incompatibile con la richiesta di riduzione (o addirittura azzeramento) degli stessi avanzata (giustamente) dalla categoria dei terminalisti portuali. Ci si permette, sommessamente, di fare un po’ di ordine. Lo spazio per le opinioni in questo caso è davvero limitato. In primo luogo, occorre osservare che la Commissione europea non ha sospeso le norme sugli aiuti di stato. Peraltro, gli Stati membri non lo hanno nemmeno chiesto. Si ricorda che il Consiglio e il Parlamento europeo, organi di indirizzo politico dell’Unione, avrebbero potuto adottare con urgenza atti più coraggiosi in tema di aiuti di stato. Ma in assenza di ciò la Commissione non può far altro che applicare le regole esistenti con la maggiore elasticità possibile.

Questo significa che le misure di aiuto di stato notificate dagli Stati membri in ragione dell’emergenza Covid sono soggette ad un’autorizzazione celere in ragione della automatica applicazione dell’art. 107.3 del TFUE. Di solito, infatti, per autorizzare misure di aiuto di stato occorrono mesi o anni. Oggi, se la ragione dell’aiuto è il Covid, sono necessari alcuni giorni. Con riferimento al settore portuale, però, vi sono alcuni punti fermi. In primo luogo non c’è alcun legame tra la procedura della Commissione che applica nozione di impresa alle autorità di sistema portuale e l’emergenza Covid. Per cui non è possibile immaginare che la Commissione e la Corte di giustizia cambino indirizzo. In secondo luogo, analogamente, l’applicazione della nozione di impresa alle autorità di sistema portuale non comporta un automatico innalzamento dei canoni per due ragioni. Innanzitutto, le imposte sul reddito dell’impresa andrebbero applicate solo sul reddito netto e, ad oggi le Autorità di sistema portuali non producono utili di esercizio particolarmente rilevanti. Inoltre, ipoteticamente ai canoni si applicherebbe l’IVA anziché l’imposta di registro. Tuttavia, come noto, l’IVA, ai sensi del diritto dell’Unione europea, è un’imposta neutra per cui i terminalisti potrebbero detrarla in modo simmetrico. Tuttavia, il diritto dell’Unione europea consente già una tutela ai terminalisti sul tema canoni demaniali e dell’equilibrio economico della concessione. Infatti, l’applicazione dell’art. 56 TFUE, in combinato disposto con l’art. 107 TFUE, consente di riequilibrare le concessioni che hanno subito modifiche non sostanziali attraverso un ricalcolo dei parametri della stessa (durata, canone, valore di subentro). Come declinato dalla Corte di giustizia, una delle ragioni che consentono di riequilibrare la concessione è la sopravvenienza di un evento imprevedibile. L’impatto negativo economico causato dall’evento imprevedibile sull’equilibrio economico della concessione può essere trasformato in una maggior durata della concessione o in una riduzione o azzeramento dei canoni.

In sostanza, così come gli aiuti di stato sono oggi giustificabili sulla base dell’art. 107.3 TFUE, allo stesso modo le modifiche alle concessioni sono autorizzabili ex art. 56 TFUE e 107.2 o 107.3 TFUE. Anche in questo caso la procedura di modifica, che presuppone la richiesta all’ADSP e al MIT e la contestuale trasmissione alla Commissione europea, può essere molto più veloce proprio in ragione del Covid.

La riduzione dei canoni, insomma, non è una scelta politica ma è un diritto da esercitare. Le leggi sono sempre perfettibili ma la sovra-produzione normativa non è la panacea di tutti i mali.

Talvolta, come in questo caso, è sufficiente avvalersi con consapevolezza e fino in fondo del quadro giuridico esistente.

 

*Gli autori sono rispettivamente:

Docente di diritto della Navigazione, Università di Pisa e Accademia Navale di Livorno

Docente di diritto dell’economia, Università Pegaso

 

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