Gazzetta ufficiale
“Navi pulite”,c’è il decreto
Roma - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che attua nel nostro ordinamento la direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. Il presente decreto introduce misure per la progressiva riduzione dell’impiego di navi sub-standard per il trasporto marittimo mediante. Per navi sub-standard si intendono quelle obsolete che non corrispondono ai requisiti imposti dalle normative europee e nazionali e dai criteri fissati a livello internazionale. Le misure identificate prevedono efficaci procedure di controllo delle navi non di bandiera italiana che scalano i porti nazionali, allo scopo di verificare l’osservanza della normativa internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell’ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine, anche ai sensi e per le finalità stabilite dal regolamento (CE) n.725/2004 e del capitolo XI-2 della Convenzione Solas e il relativo Codice Isps sulla sicurezza delle navi e degli impianti portuali. Inoltre definisce i criteri e le procedure, armonizzate in ambito comunitario, per l’attività ispettiva e il fermo di navi, secondo una prassi consolidata grazie alle conoscenze specialistiche e alle esperienze acquisite nell’ambito del Memorandum d’intesa di Parigi. Stabilisce inoltre la partecipazione obbligatoria ad un sistema di controlli da parte degli Stati di approdo, basato su ispezioni periodiche, effettuate all’interno della Comunità e della regione del Memorandum d’intesa di Parigi, finalizzato ad ispezionare navi non battenti bandiera italiana con una frequenza proporzionale al profilo di rischio definito dall’ allegato II al decreto.
Il decreto fa quindi riferimento a un contesto di convenzioni, relativi protocolli ed emendamenti, codici e trattati. Il decreto si applica alle navi di bandiera non italiana ed ai relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale per effettuare attività proprie dell’interfaccia nave-porto. Il decreto, che non si applica alle navi da pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliarie, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali e alle unità da diporto non adibite a traffici commerciali, dispone la partecipazione a un sistema di controlli da parte degli Stati di approdo, basato su ispezioni periodiche, effettuate all’interno della Comunità e della regione del Memorandum d’intesa di Parigi, finalizzato a ispezionare navi non battenti bandiera italiana con una frequenza proporzionale al profilo di rischio. È principalmente di competenza dello Stato di bandiera controllare che le navi rispettino le norme adottate a livello internazionale in materia di sicurezza, prevenzione dell’inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo. Affidandosi eventualmente a organismi riconosciuti, lo Stato di bandiera garantisce pienamente la completezza e l’ efficacia delle ispezioni e delle visite di controllo effettuate per rilasciare i relativi certificati.