Il Polo strategico nazionale per l’eolico galleggiante
Tra mancata individuazione dei porti ospitanti e incompleta adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo
di Simona Viola e Nicola Gambino*
Milano – Lo scorso 18 aprile 2024 è stato pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) l’avviso per l’acquisizione, da parte delle Autorità di sistema portuale (1), delle manifestazioni di interesse per l’individuazione delle aree del demanio marittimo in cui realizzare il polo strategico nazionale per l’eolico offshore galleggiante. La procedura – avviata in attuazione dell’art. 8 del d.l. 181/2023, conv. con mod. dalla l. 11/2024 (c.d. Decreto energia) – prevede la creazione di “un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare”, con la finalità di promuovere il raggiungimento dell’autonomia energetica e sostenere investimenti nel Mezzogiorno. Le aree da destinare alla realizzazione del polo strategico dovranno essere individuate in “almeno” due porti del Mezzogiorno di competenza delle Autorità di sistema portuale o in aree portuali limitrofe a quelle in cui sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone. Le Autorità di sistema portuale (2) hanno avuto tempo fino al 18 maggio 2024 per presentare dettagliate candidature. Ad oggi però non si hanno notizie ufficiali sui risultati della procedura, nonostante l’art. 8 del d.l. 181/2023 prevedesse che entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle candidature fosse adottato un decreto interministeriale del MASE e del MIT recante:
a. Individuazione dele aree demaniali da destinare alla realizzazione del polo nazionale strategico;
b. Indicazione degli interventi infrastrutturali da realizzare in queste aree;
c. Determinazione delle modalità di finanziamento degli interventi. Fonti di stampa riferiscono delle candidature dei porti di Brindisi-Taranto, Crotone, Civitavecchia, Augusta e Vasto e, più recentemente, di una dichiarazione del Presidente della Regione siciliana che avrebbe anticipato l’avvenuta selezione del porto di Augusta (SR). Nessuna conferma però si rinviene sulla pagina del MITE dedicata alla procedura. L’art. 8 intende dare attuazione alle raccomandazioni della Strategia europea per le energie rinnovabili off-shore (cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022), secondo cui “gli Stati membri meridionali dell’UE che si affacciano sul Mediterraneo hanno un elevato potenziale per l’energia eolica prodotta prevalentemente da turbine galleggianti” (così la relazione di accompagnamento al d.l. 181/2023). L’individuazione e la infrastrutturazione di aree del demanio marittimo mirano quindi a favorire gli investimenti degli operatori della cantieristica navale (nazionali e esteri) nella prospettiva di creare nel Paese un polo d’avanguardia nella progettazione e realizzazione di impianti eolici di nuova generazione. L’installazione di aerogeneratori privi di fondamenta fisse (c.d. turbine flottanti) dovrebbe permettere di superare una parte degli ostacoli che finora hanno impedito lo sviluppo di impianti eolici offshore, rendendone più agevole l’autorizzazione e la realizzazione. Al momento, in Italia risulta installato un unico impianto eolico in mare, realizzato con aerogeneratori a fondamenta fisse a poca distanza dalla costa di Taranto. La tecnologia a turbine flottanti, che il polo strategico nazionale si propone di aiutare a sviluppare e diffondere, dovrebbe permettere di realizzare parchi eolici a distanze maggiori dalla costa e in specchi acquei con fondali profondi (si pensi ad esempio a quelli del Tirreno e del Mediterraneo centrale, oltre agli specchi acquei oceanici), limitando così notevolmente l’impatto paesaggistico delle torri eoliche sulla visuale da terra verso il mare, che, come noto, costituisce uno dei principali ostacoli al loro accoglimento da parte del Ministero della Cultura e delle comunità locali. Sul tema si deve segnalare che con decreto del MIT n. 237 del 25 settembre 2024, pubblicato in G.U. n. 235 del 7 ottobre 2024, sono stati finalmente approvati i piani di gestione dello spazio marittimo (3). Questo strumento di pianificazione – come si può leggere nelle prime pagine dei documenti di piano (4) – è volto a realizzare una razionale organizzazione degli usi dello spazio marittimo e delle loro reciproche interazioni, in modo da bilanciare la domanda di sfruttamento della risorsa marina con la necessità di proteggere i relativi ecosistemi. La pianificazione dello spazio marittimo è un fattore fondamentale per uno sviluppo sostenibile dell’economia del mare (c.d. blue economy), in cui un ruolo assai rilevante ricopre la realizzazione degli impianti eolici offshore, tant’è che l’art. 23, c. 2, del d.l. 199/2021, aveva riservato proprio a questi piani l’individuazione delle aree idonee all’installazione degli impianti offshore. Lascia allora interdetti la genericità di questi strumenti di pianificazione, che – dopo anni di attesa – si limitano a rinviare a un successivo approfondimento la specificazione degli areali marittimi da dedicare a questi usi. In particolare, al capitolo 8.4.2. i piani riconoscono che: “alcuni settori in fase di sviluppo (ad esempio, eolico e acquacoltura), … richiedono una specifica individuazione di areali da dedicare a questi usi o a nuove aree protette. In tal senso, le vocazioni individuate nei Piani indirizzano certamente queste domande di spazio, ma al momento non ne definiscono i confini geografici specifici, alle scale spaziali necessarie. Dovrà quindi seguire uno specifico processo di definizione operativa, in fase di attuazione del Piano, anche attraverso altri processi e contesti normativi (che devono essere mantenuti monitorati per gli effetti che possono determinare sul Piano stesso), secondo il quadro delle competenze definito dalla normativa vigente”. E più avanti, al capitolo 8.4.3, con specifico riferimento al settore delle energie rinnovabili, precisano che: “dovrà essere sviluppato, possibilmente entro il 2024, uno studio propedeutico alla individuazione da parte del MASE …, in collaborazione con MIT …, delle aree maggiormente vocate per lo sviluppo di energia eolica offshore all'interno delle acque marine oggetto dei Piani …, anche tenendo conto delle attività e degli studi già in corso per individuare sensibilità ambientali, delle indicazioni sulle Zone di accelerazione per le energie rinnovabili (Direttiva (UE)2023/2413) e della definizione delle aree idonee / non idonee (art. 23, Dlgs 199/2021)”. È evidente che, se si vuole realmente rendere l’Italia leader del settore dell’eolico galleggiante e, allo stesso tempo, favorire un’ordinata dislocazione nei nostri mari degli impianti offshore, sarà necessario completare al più presto le procedure che, per il momento, sono state solo avviate. Diversamente, le inerzie e i rinvii a tempo indeterminato non potranno che disincentivare gli operatori della cantieristica navale ad effettuare investimenti e, conseguentemente, frenare lo sviluppo delle rinnovabili offshore.
*Studio Legale Gpa – GiusPubblicisti Associati
(1) Si veda art. 6 della l. 84/1994.
(2) Per l’individuazione dei porti rientranti nelle Autorità di sistema portuale, si rinvia all’allegato A alla l. 84/1994.
(3) I piani di gestione dello spazio marittimo sono regolati dall’art. 5, c. 1, lett. c), del d.lgs. 17 ottobre 2016 n. 201. Il ritardo nell’adozione e comunicazione di questi piani ha determinato l’apertura di una procedura d’infrazione (n. 2021_2223) contro l’Italia e il conseguente suo deferimento alla Corte di Giustizia.
(4) I piani di gestione dello spazio marittimo sono liberamente consultabili all’indirizzo https://www.sid.mit.gov.it/mappa. Sono statti adottati tre distinti piani di gestione: il piano di gestione dell’area marittima “Tirreno-Mediterraneo Occidentale”, il piano di gestione dell’area marittima “Adriatico” e il piano di gestione dell’area marittima “Ionio-Mediterraneo Centrale”.
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