Due diligence” e procedure “Know Your Customer” nello shipping tra sanzioni economiche e normativa anti-riciclaggio
A cura di Asla – l’Associazione degli Studi Legali Associati
di Brian Dardani*
Il porto di Haikou
(afp)Genova . Per “Know Your Customer – KYC” (letteralmente “conosci il tuo cliente”) si intende una serie di procedure cui sono tenuti vari soggetti (quali, ad esempio, le istituzioni finanziarie e i professionisti), al fine di valutare potenziali rischi relativi ad una certa operazione economica mediante la verifica dell’identità dei propri clienti, e quindi, nel caso più frequente di imprese esercitate in forma di società, la ricostruzione della struttura societaria e l’individuazione delle persone fisiche che assumono i ruoli fondamentali della stessa.
Parallelamente, e più in generale, “due diligence” significa letteralmente “dovuta diligenza” e fa riferimento, appunto, al grado di diligenza che deve essere adottata nell’esercizio di un’attività di indagine finalizzata alla raccolta e alla verifica di certe informazioni. Come tale, ha vasta applicazione a seconda degli scopi a cui è destinata tale indagine.
Entrambe le espressioni (“due diligence” e “Know Your Customer”) fanno quindi riferimento ad un’attività di raccolta di documenti ed informazioni volta alla verifica e all’accertamento di una situazione di fatto, e sono ormai ampiamente note ai vari soggetti che operano nello shipping in ragione della loro vasta applicazione.
Infatti, l’adozione di procedure “Know Your Customer” è divenuta obbligatoria per un’estesa serie di categorie imprenditoriali e professionali e si è quindi enormemente diffusa dopo l’entrata in vigore della normativa anti-riciclaggio prevista dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.
Poiché tra i vari soggetti contemplati dalla normativa anti-riciclaggio sono inclusi gli istituti finanziari, le banche e vari professionisti (notai, avvocati, commercialisti), è comune che le varie operazioni del settore marittimo richiedano l’espletamento di operazioni “Know Your Customer” da parte dei soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi di legge, interessando soprattutto le operazioni di natura finanziaria che sono strumentali o funzionali al compimento di compravendite, trasporti o progetti complessi.
Alle indagini richieste dalla normativa anti-riciclaggio, che hanno natura soggettiva (mirando alla verifica del soggetto cliente, che prende parte all’operazione economica), le sanzioni economiche imposte negli ultimi anni da varie entità politiche (tra le quali l’ONU, l’Unione Europea, l’Office of Foreign Assets Control – OFAC degli Stati Uniti) hanno imposto il compimento di ulteriori verifiche di “due diligence” – prevalentemente di carattere oggettivo perché legate a certi tipi di attività – per accertare che le operazioni e gli affari generalmente eseguiti non rientrino nelle restrizioni stabilite dalle stesse.
Se è vero che tali restrizioni esistono da tempo, poiché provvedimenti di embargo o altrimenti restrittivi della libera iniziativa economica risalgono a un passato piuttosto remoto, è anche vero che l’obbligo di compiere accertamenti di “due diligence” è senz’altro aumentato a seguito delle restrizioni imposte dall’Unione Europea, così come da altre istituzioni, a seguito dell’attacco bellico della Russia nei confronti dell’Ucraina.
Con i diversi “pacchetti” adottati nel corso del 2022 è stato infatti istituito un complesso sistema sanzionatorio che si articola in divieti assoluti a compiere certe attività o a trattare con certi soggetti (specificamente e nominativamente individuati, oppure inclusi in più ampie categorie soggettive), e in restrizioni relative a certe attività, prodotti e/o servizi determinati.
La natura complessa del sistema sanzionatorio istituito dall’Unione Europea, così come da altre autorità ed istituzioni, si traduce in un obbligo di compiere verifiche di “due diligence” particolarmente vigili ed approfondite per coloro che intendano condurre affari con entità russe o relativi a beni o servizi pertinenti con la Russia, nei limiti ancora consentiti, ma anche per tutti coloro che operino in situazioni “di confine”, avvicinabili alla Russia per le particolarità dei traffici o affari, che possono essere interessati dall’applicazione della stessa normativa.
Considerando anche che la legislazione attuativa italiana punisce le infrazioni alla normativa europea in materia di misure restrittive con la reclusione o con multe considerevoli, è evidente che l’accertamento della liceità degli affari compiuti o la dimostrazione della propria estraneità rispetto ad attività non consentite costituiscono un interesse primario per le imprese, che potrà essere soddisfatto solo mediante seri e specializzati accertamenti di “due diligence”, nonché l’ordinata conservazione della relativa documentazione.
*Avvocato, Studio Dardani
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