Recenti novità legislative in tema di autotrasporto
A cura di Asla - l'associazione degli studi legali associati
Massimo Campailla*
Bologna - Fra il 2005 ed il 2014 il settore dell’autotrasporto ha vissuto una stagione di frequenti ed assai profondi interventi legislativi, che hanno in gran parte plasmato il quadro normativo ancora oggi vigente. Successivamente alla legge di bilancio del 31 dicembre 2014 (che ha provveduto all’abrogazione dei costi minimi di sicurezza e all’introduzione di alcune disposizioni volte a controbilanciare tale abrogazione) il settore non è più stato interessato da riforme di particolare rilevanza.
Negli ultimi mesi l’autotrasporto, anche a causa della crisi energetica che ha fatto lievitare vertiginosamente la principale voce di costo delle imprese del comparto, è tornato al centro delle attenzioni del legislatore, il quale ha recentemente introdotto alcune novità alquanto significative.
Dopo l’abrogazione dei costi minimi di sicurezza, i corrispettivi dovuti al vettore per l’esecuzione dei servizi di trasporto erano tornati, con poche limitazioni, ad essere liberamente negoziabile fra le parti.
Con il recente Decreto Ucraina (D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con L. 20.05.2022, n. 51) sono state introdotte delle disposizioni normative che tornano ad incidere sulla libera negoziazione dei corrispettivi dovuti al vettore. L’art. 14 del citato decreto ha, infatti, previsto che in tutti i contratti di trasporto stipulati in forma scritta debba essere inserita una “clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato”. L’eventuale mancato inserimento di tale clausola rende (ai fini di cui al D.lgs 286/05) il contratto scritto equiparato al contratto verbale. Con quali conseguenze? Il medesimo art. 14 del Decreto Ucraina stabilisce che, nel caso di contratti non stipulati in forma scritta, il corrispettivo “si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio” pubblicati dal Ministero e che da oggi in avanti dovranno essere aggiornati trimestralmente. Si tratta, a ben vedere, della reintroduzione nel nostro ordinamento di un meccanismo di costi minimi, ancorché limitati ai soli contratti di trasporto verbali, oppure ai contratti scritti incompleti sotto il profilo degli elementi essenziali elencati all’art. 6, comma 3, del D.lgs 286/05.
La L. 51/2022 non si è limitata a convertire il c.d. Decreto Ucraina, ma ha anche introdotto delle nuove disposizioni che avranno anch’esse un impatto alquanto significativo su talune tipologie di trasporti e, segnatamente, sui trasporti di merci pallettizzate.
Nel febbraio 2011 venne introdotto l’art. 11bis del D.lgs 286/2005, al fine di tutelare quei vettori che si imbattevano (prevalentemente nei trasporti da e per la GDO) nell’annoso problema della movimentazione e conseguente restituzione dei pallets. La norma citata stabilisce che “nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate”. Sino ad oggi la regola generale è, dunque, stata quella della irresponsabilità del vettore per l’eventuale mancata consegna dei pallets: regola generale che ammette, tuttavia, delle deroghe su base pattizia. Il secondo comma dell’art. 11bis stabilisce, infatti, che “Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita”.
La L. 52 del 20.05.2022 ha introdotto, fra gli altri, l’art. 17ter rubricato “Disciplina del sistema di interscambio pallet” il quale stabilisce che “I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all’articolo 17 -bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti”. L’art. 17ter prosegue poi prevedendo, al secondo comma, che “Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l’obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all’articolo 17 -bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi”. La nuova normativa di recentissima introduzione ha, dunque, totalmente ribaltato le originarie previsioni, introducendo al primo comma (quale regola generale) la responsabilità del vettore (al pari di qualunque altro soggetto che ne riceva la detenzione) per la restituzione dei pallet. Tale responsabilità viene meno solo nel caso di espressa liberatoria da parte del committente. L’art. 17ter comma 3 prevede che in caso di impossibilità di provvedere all’immediato interscambio dei pallet il soggetto obbligato alla restituzione “è tenuto all’emissione contestuale di apposito vaucer, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi”. Tale vaucer consente di posticipare al massimo di sei mesi la riconsegna dei pallet. Ai sensi del comma 4, la mancata restituzione entro il suddetto termine “comporta l’obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, dei un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet”.
E’ importante sottolineare come sia espressamente prevista la nullità di ogni eventuale patto contrario alle disposizioni sopra richiamate. Stante la mancata abrogazione dell’art. 11bis del D.lgs 286/05 il vettore, a seguito dell’entrata in vigore della L. 52/2022, è soggetto a due distinte normative. La restituzione di unità di movimentazione o imballaggi che non rientrino nella definizione di pallet fornita dall’art. 17bis della L. 52/2022 continuerà ad essere disciplinata dall’art. 11bis del D.lgs 286/05. Da oggi in avanti la restituzione delle unità di movimentazione che rientrino nella nuova definizione di pallet sarà, viceversa, inderogabilmente disciplinata dagli artt. 17bis e 17ter della L. 52/2022.
*Managing Partner, Zunarelli Studio Legale Associato
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