Finanziamento navale: la cessione degli indennizzi assicurativi
A cura di Asla – l’Associazione degli Studi Legali Associati
di Maurizio Dardani*
Genova – È noto che nel finanziamento navale la garanzia fondamentale del credito del finanziatore è costituita dal bene-nave. Ciò vale sia nel caso di mutuo, mediante l’ipoteca navale, sia nel caso di leasing finanziario, mediante l’intestazione della proprietà della nave al “lessor” e gli strumenti contrattuali propri del contratto di leasing , come la “forfeiture” del bene nel caso di inadempienza del “lessee”.
Ma è altrettanto noto che alla garanzia c.d. “reale”, costituita, come detto, dal valore del bene-nave, si affiancano altre garanzie di carattere “personale”, essenzialmente attraverso l’istituto della cessione del credito (“assignment of rights”).
E così è prassi costante che il finanziatore ottenga la cessione dei diritti che il finanziato vanterà nei confronti del proprio assicuratore, nei confronti del noleggiatore della nave e, in caso di “newbuilding”, nei confronti del cantiere ovvero della banca del cantiere che abbia rilasciato la “refund guarantee”. Ebbene, in ciascuno dei casi sopra elencati (cessione dei crediti assicurativi, dei crediti verso il noleggiatore e dei crediti verso il cantiere e/o la sua banca), l’attenzione degli studiosi e della giurisprudenza è costantemente focalizzata sulla tutela del creditore cessionario, cioè del finanziatore, banca o società di leasing che sia.
Ne è conferma la terza edizione aggiornata di “Law of Ship Mortgages” , di Osborne, Buss e Champkins, recentemente pubblicata a Londra (2024), che contiene un’analisi dettagliata dei singoli strumenti di garanzia e dei rischi ai quali può andare incontro il creditore cessionario nei singoli casi (da notare, con un certo rammarico, che la nostra ultima pubblicazione sull’argomento risale alla monografia storica di Francesco Berlingieri del 1965, intitolata “Diritti di garanzia sulla nave, l’aeromobile e le cose caricate”).
Potrebbe perciò costituire un interessante ribaltamento di prospettiva considerare l’argomento dal punto di vista del debitore ceduto, e cioè dell’assicuratore, del noleggiatore, o del costruttore della nave e della sua banca che abbia emesso la refund guarantee, che sono, in definitiva, i soggetti che forniscono le risorse economiche e finanziarie necessarie all’impresa di navigazione, anche per il ripagamento dei debiti finanziari della stessa.
In questa ottica possiamo domandarci se sia proprio indifferente, per ciascuno di questi soggetti (assicuratore, noleggiatore o costruttore e relativa banca) dover pagare il proprio debito al creditore originario (cioè all’armatore) o a un cessionario (cioè al finanziatore).
L’analisi dei singoli casi rileva che molto spesso la cessione del credito espone il debitore a rischi che non erano contemplati al momento della conclusione dei rispettivi contratti, cioè al momento della copertura assicurativa, o della stipulazione del contratto di noleggio o del contratto di costruzione.
Non è un caso che imprenditori più attenti (e ovviamente muniti del relativo potere contrattuale) insistano talvolta per l’inserimento di clausole che prevedano il divieto di cessione del credito.
Basterà qui pensare al caso dell’assicuratore che, tenuto al pagamento dell’indennizzo assicurativo, colga l’occasione del sinistro per recuperare i premi assicurativi in sospeso compensando il proprio debito (di pagamento dell’indennizzo) con il credito per premi.
È proprio certo che questa compensazione possa essere fatta valere anche nei confronti della banca cessionaria del credito (che non è debitrice dei premi e che anzi ha scelto proprio la formula dell’assignment del credito, anziché divenire Joint-assured, proprio per evitare di doversi accollare l’obbligo di pagamento dei premi)? Questioni certamente affascinanti, e da risolvere caso per caso anche tenendo conto del fatto che talvolta la legge regolatrice del finanziamento e quella del rapporto contrattuale da cui nasce il credito ceduto possono essere diverse, e che anche l’ “assignment” in sé potrebbe avere la sua legge regolatrice.
Dardani Studio Legale*
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