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Ufficiali di seconda classe, in Italia ne mancano 2.000

Il presidente della Confindustria nautica, Saverio Cecchi: “Dopo i chiarimenti del ministero, ora le Capitanerie indichino i bandi di esame e procedano al loro svolgimento”

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Alcune barche ormeggiate in porto

 

Genova – La Confindustria nautica ha presentato alcuni quesiti alla Direzione generale del Trasporto marittimo al ministero dei Trasporti in merito all’ammissione agli esami per il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di seconda classe.

A seguito dell’emanazione del decreto direttoriale 40 del 14 marzo 2025, diversi uffici marittimi hanno offerto risposte con diversi orientamenti: “Grazie al lavoro del ninistro dei Trasporti, Matteo Salvini, del viceministro Edoardo Rixi e della stessa direzione generale, il nuovo titolo semplificato del diporto è stato adottato con decreto del 13 dicembre 2023, n. 227 – spiega il presidente della Confindustria nautica, Saverio Cecchi -. Ora è urgente che sia reso immediatamente disponibile e operativo alle migliaia di persone che ne hanno bisogno per lavorare. Sono infatti 20 anni che il rilascio del precedente certificato di Conduttore del diporto è stato sospeso, lasciando un vuoto normativo, mentre al contempo si sono moltiplicati i controlli nei confronti degli operatori del settore, sempre più in difficoltà nel reperire il personale per le attività di noleggio”. La Confindustria nautica stima un fabbisogno, tra regolarizzazioni e nuove posizioni, di circa 2.000 unità lavorative.

Sulla base delle richieste dell’associazione nazionale di categoria della Confindustria, il direttore generale del ministero, Patrizia Scarchilli, ha fornito i seguenti chiarimenti: il decreto 40/2025, all’articolo 2, comma 3, dispone che la prova pratica per il conseguimento del titolo professionale di Ufficiale di navigazione del diporto di seconda classe si svolga in acque marittime, su un’unità da diporto di lunghezza non inferiore a 15 metri.

Questo requisito dimensionale dell’unità non è invece richiesto per le previste cinque ore obbligatorie di familiarizzazione attestate da una scuola nautica. A scanso di dubbio alcuno, il ministero chiarisce che i percorsi professionali dei titolari della patente nautica da almeno 10 anni che presentano i requisiti di cui all’articolo 4 decreto n. 40/2025, sono da considerare equivalenti alle cinque ore di familiarizzazione.

Infine, a differenza di quanto previsto per la patente nautica (allegato II decreto 30 agosto 2023, n. 142), non è indicata una specifica formalità di attestazione delle ore di familiarizzazione, dove necessaria.

Quindi al candidato è sufficiente produrre la dichiarazione della scuola nautica, su carta intestata, datata e firmata dal legale rappresentante, di aver svolto almeno cinque ore di familiarizzazione con le capacità inerenti la prova finalizzata al conseguimento del titolo di ufficiale di II classe.

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